Una delle novità più importanti che hanno interessato la riforma delle compensazioni dei crediti Iva, è la previsione dellobbligo di apposizione del visto di conformità, posto a carico dei contribuenti che intendono compensare crediti Iva per importi superiori a 15.000,00 euro annui.
Il visto di conformità non rappresenta in assoluto una novità, in quanto già disciplinato dallart. 35, comma1, lett. a) del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 e si inquadra nellambito delle attività di assistenza fiscale espletate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dellart. 3 del DPR 322/1998.
Loriginaria formulazione dellart. 10 del D.L. 78/2009 attribuiva il potere di rilasciare il visto di conformità esclusivamente ai soggetti di cui alla lett. a) del comma 3 dellart. 35, cioè agli iscritti nellalbo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e agli iscritti nellalbo dei consulenti del lavoro.
A seguito della modifica apportata al decreto legge in sede di conversione nella L. n. 102 del 3 agosto 2009, è stata ampliata la platea dei soggetti competenti a rilasciare il visto di conformità; sono stati ricompresi tutti i soggetti individuati dallart. 35 citato (eliminando il riferimento al comma 3 e alla lettera a)), vale a dire anche i responsabili dellassistenza fiscale dei CAF-imprese e gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Il Legislatore ha inoltre disposto che, per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui allart. 2409-bis del codice civile, la dichiarazione dalla quale emerge il credito IVA che si intende compensare, può essere validamente sottoscritta, ai fini appunto della compensazione e in alternativa al visto di conformità, oltre che dal rappresentante legale o in mancanza, da chi ne ha lamministrazione o da un rappresentante negoziale, anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile, cioè il revisore contabile, la società di revisione, il Presidente del Collegio sindacale.
La circolare n. 57 del 23 dicembre 2009 ha chiarito che le sottoscrizioni da parte del rappresentante legale e di chi esercita il controllo contabile non sono alternative, ma entrambe necessarie.
La previsione del visto di conformità opera, naturalmente, nellambito del contrasto agli abusi rappresentati dalle compensazioni di crediti inesistenti e si prefigge lobiettivo di garantire, attraverso soggetti che si pongono come intermediari tra i contribuenti e lamministrazione finanziaria, un controllo preventivo sulla correttezza dei dati esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze dalle quali emergono crediti di importi superiori a 15.000,00.
Ai sensi dellart. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 241/1997, il visto di conformità può essere apposto solo sulle dichiarazioni annuali e si rilascia mediante indicazione del codice fiscale e apposizione della firma del responsabile del CAF-imprese o del professionista, negli spazi dedicati, in dichiarazione.
Quindi, nel caso in cui ricorra lipotesi di compensazione di un credito Iva trimestrale superiore a 15.000,00 euro, non vi è lobbligo di apposizione del visto di conformità sullistanza trimestrale (IVA TR).
Liscrizione dei soggetti legittimati nellelenco informatizzato è personale, pertanto, nellipotesi in cui lattività di assistenza fiscale sia svolta nellambito di una associazione professionale, è il singolo professionista abilitato al rilascio del visto, e non tutti gli appartenenti allassociazione, ad essere autorizzato allapposizione.
Ai sensi degli articoli 12 e 23 del decreto n. 164/1999, il visto di conformità è rilasciato se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute, rispettivamente, dal CAF e dal professionista che rilascia il visto.
Tuttavia, in considerazione dellobbligatorietà del visto, se le scritture contabili sono tenute da un soggetto non legittimato, il contribuente si potrà rivolgere ad un professionista abilitato, che in ogni caso sarà tenuto a svolgere tutti i controlli richiesti dalle norme.
Con riguardo ai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità, sono previsti adempimenti diversi a seconda della categoria di appartenenza.
CAF-imprese
Si identificano con i Centri di assistenza fiscale costituiti dai soggetti di cui allart. 32, comma 1, lett. a),b) e c) del D.Lgs. 241/1997 (a cui, per ragioni di brevità, rimando); essi devono essere costituiti in forma di società di capitali ed aver ottenuto dalla Direzione Regionale competente, ai sensi degli articoli 7 e 9 del decreto n. 164/1999, la prescritta autorizzazione allo svolgimento dellattività di assistenza fiscale.
Ai sensi dellart. 35, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 241/1997, il responsabile del CAF-imprese, che è il soggetto abilitato ad apporre il visto, deve essere iscritto nellalbo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; la sua sottoscrizione attesta la conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal CAF, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili e di queste alla relativa documentazione.
Il responsabile del CAF-imprese che appone il visto di conformità non è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti per i professionisti (comunicazione preventiva ai sensi dellart. 21 del decreto n. 164/1999 e polizza fidejussoria), in quanto i controlli inerenti la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio dellautorizzazione sono già stati effettuati in capo al CAF-imprese, per conto del quale il responsabile attesta la conformità.
Ai sensi dellart. 34, comma 1 del D.Lgs. 241/1997, i CAF-imprese non possono prestare assistenza fiscale alle imprese soggette allIRES che sono tenute alla nomina del Collegio sindacale e alle quali non sono applicabili le disposizioni sugli studi di settore.
Possono, al contrario, prestare assistenza fiscale agli imprenditori individuali, anche se costituiti in forma di impresa familiare, e alle società di persone, in entrambi i casi anche se fossero esclusi dallapplicazione degli studi di settore.
Professionisti
Relativamente ai professionisti, ai sensi dellart. 10 del D.L. 78/2009, come modificato in sede di conversione nella L. n. 102 del 3 agosto 2009, legittimati allapposizione del visto di conformità, come già avuto modo di esporre, sono gli iscritti allalbo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economa e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria.
Restano esclusi dalla legittimazione ad apporre il visto di conformità, le associazioni professionali di cui è parte il professionista iscritto nellelenco informatizzato e le società di servizi composte in maggioranza da professionisti legittimati ad apporre il visto.
Diversamente da quanto abbiamo visto finora per i CAF-imprese, i professionisti che nellambito dellattività di assistenza fiscale, intendono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni, sono obbligati, ai sensi dellart. 21 del decreto n. 164/1999 ad effettuare comunicazione in via preventiva alla Direzione Regionale competente per domicilio fiscale.
La comunicazione deve contenere:
Se il professionista abilitato esercita lattività di assistenza fiscale nellambito di una associazione professionale, la comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli relativi allassociazione di cui fa parte.
Il professionista deve essere abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, rilasciata dallAgenzia delle Entrate.
Se il visto è apposto da un professionista, la trasmissione telematica della dichiarazione può essere effettuata anche da una società di servizi, di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale; il professionista resta comunque responsabile ed è tenuto al diretto controllo delle attività svolte.
In allegato alla comunicazione devono essere prodotti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, unitamente alla copia di un documento di identità:
Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti, la Direzione Regionale competente, provvede alliscrizione nellelenco informatizzato, con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione.
Con riguardo alla documentazione, molti sono stati i dubbi che hanno incontrato sia gli operatori professionali che dovevano produrre quanto richiesto, che i funzionari dellAgenzia preposti al controllo; in modo particolare le incertezze interpretative hanno interessato i contenuti considerati essenziali ai fini dellaccettazione, che la polizza fideiussoria deve avere.
Essa rappresenta infatti il documento più complesso e sicuramente fra i più importanti, delegata come è, a garantire il completo risarcimento al terzo danneggiato.
Già con la circolare n. 57/2009, la Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti ha reso i primi chiarimenti in merito.
E stato precisato che la copertura assicurativa deve fare espresso riferimento allattività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, senza limitazione ad un singolo modello di dichiarazione (autonoma copertura).
Il massimale della polizza, come stabilito dallart. 6 del decreto 164/1999, non può essere inferiore a 1.032.913,80 e deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti, di visti di conformità, asseverazioni e certificazioni (cd. visto pesante) rilasciati.
A questo proposito, nellipotesi in cui il professionista faccia parte di uno studio associato, la circolare ha chiarito che può essere utilizzata la polizza stipulata dallassociazione professionale per i rischi professionali, purché questa preveda una autonoma copertura assicurativa per lassistenza fiscale prestata dai singoli professionisti, espressamente riportati sulla stessa;è stato inoltre precisato che il massimale di 1,03 milioni di euro è indipendente dal numero di professionisti associati (in tal senso la nota dell11/2/2010 e la circolare n. 12 del 12/3/2010).
La nota chiarisce anche che nellipotesi in cui il professionista possieda la maggioranza assoluta del capitale sociale della società di servizi di cui si avvale per lattività di assistenza fiscale, non può, al contrario della situazione precedente, utilizzare lassicurazione per i rischi professionali rilasciata alla società, ma deve stipulare una autonoma polizza.
Ancora in questa ipotesi, il professionista può essere validamente iscritto nellelenco informatizzato se il possesso del requisito dellabilitazione alla trasmissione telematica sussiste in capo alla società di servizi (naturalmente il professionista deve essere in possesso di partita Iva).
Si applicano le stesse regole per il professionista facente parte di uno studio associato in cui almeno la metà dei componenti sia costituita da soggetti legittimati ai sensi dellart. 3, comma 3, lettere a) e b) del DPR 322/1998 (albo commercialisti e consulenti del lavoro).
La polizza deve inoltre contenere lespressa condizione di totale risarcimento dei danni provocati nel periodo di validità della polizza, anche successivamente alla scadenza del contratto e a prescindere dalle cause che ne hanno determinato la cessazione, purché denunciato nei cinque anni successivi.
La copertura assicurativa non deve quindi contenere franchigie o scoperti, a meno che la società assicuratrice non si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, salvo rivalersi successivamente sullassicurato.
Con la nota dell11 febbraio 2010, la Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, ha fornito anche alcune precisazioni relative al trattamento delle comunicazioni.
E stato precisato che in presenza di irregolarità o di carenze, è consentito al professionista di integrare o regolarizzare la propria comunicazione previa comunicazione data dalla Direzione Regionale dellAgenzia delle Entrate, mentre non è previsto un obbligo (ma solo una disponibilità a fornire le informazioni eventualmente richieste) da parte della Direzione Regionale di comunicare, a sua volta, linserimento nellelenco, che deve intendersi come avvenuto, in mancanza di comunicazioni di irregolarità.
Ciò in quanto il professionista inoltra una comunicazione e non una richiesta di autorizzazione al rilascio del visto di conformità.
A proposito delle polizze contenenti clausole di esclusione della copertura di danni patrimoniali derivanti da difetti o errori del software utilizzato, è stato chiarito che le stesse sono da considerare valide in quanto lattività di programmazione del software non può essere compresa in quella di assistenza fiscale.
Infine, sempre con riguardo alla polizza, la nota della DC ha precisato che, al fine di semplificare e velocizzare le attività di controllo nella fase di accoglimento delle comunicazioni, si attribuisce validità anche alla copia semplice del contratto di assicurazion, che deve però essere integrale per consentire il controllo completo delle condizioni richieste, senza necessità di autenticazione della firma del rappresentante della compagnia assicuratrice.