Lart. 10 del DL 78/2009 ha modificato il comma 1 dellart. 17 del D.Lgs 241/1997, stabilendo un principio generale in base al quale la possibilità di compensare il credito Iva, annuale o relativo a periodi inferiori allanno, per importi superiori a 10.000,00, è subordinata alla preventiva presentazione della dichiarazione o dellistanza da cui il credito risulta.
Altra novità è rappresentata dallintroduzione dellobbligo di presentazione telematica del modello F24 con il quale si effettua la compensazione del credito, utilizzando esclusivamente i servizi Entratel o Fisconline messi a disposizione dallAgenzia delle Entrate, mentre non è consentito il ricorso alle procedure di home banking.
A proposito di trasmissione telematica, lAgenzia, con la circolare n. 1 del 15/1/2010, ha precisato che anche nei casi in cui la trasmissione di deleghe contenga singolarmente compensazioni Iva di importo inferiore ai 10.000,00 euro, ovvero la cui somma non ha raggiunto il limite suddetto, il contribuente che intende destinare alla compensazione dei crediti Iva un importo complessivamente superiore a 10.000,00 euro annui, deve opportunamente utilizzare il servizio di trasmissione telematica.
Al comma 1, lett.a) n. 1 dellart. 10, si legge che il credito può essere utilizzato a partire dal 16° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva o dellistanza di rimborso o di compensazione trimestrale, che lo contiene.
Con riferimento alle compensazioni di crediti Iva trimestrali, dalla lettura congiunta degli articoli 8, comma 3 del DPR 542/1999 e 17, comma 1 del D.Lgs 241/1997, come modificati dallart. 10, comma 1, si evince che il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti Iva infrannuali di importo inferiore a 10.000,00 euro, senza dover aspettare il 16° giorno del mese successivo a quello della presentazione dellistanza.
Pertanto, un credito Iva infrannuale relativo al primo trimestre 2010 di 9.000,00 potrà essere compensato senza attendere il 16° giorno del mese successivo;se nel secondo trimestre 2010 si matura un ulteriore credito di 7.000,00 e richiesto in compensazione con istanza modello IVA TR, di questa somma potrà essere utilizzata immediatamente solo 1.000,00, mentre i restanti 6.000,00 potranno essere utilizzati in compensazione solo a partire dal 16 agosto.
Per lutilizzo dei crediti Iva, quindi, abbiamo attualmente in vigore due discipline parallele, la prima per i crediti di importo inferiore a 10.000,00 euro, per i quali continuano ad essere applicate le vecchie norme, la seconda per i crediti di importo superiore a 10.000,00 euro, a cui si applicano i nuovi limiti.
Lammontare dei 10.000,00 euro annui utilizzati in compensazione, deve essere calcolato tenendo conto non dellanno solare ma dellanno di maturazione del credito e la soglia dei 10.000,00 euro è calcolata distintamente per tipologia di credito, annuale e infrannuale.
Questa peculiarità comporta che i contribuenti che nello stesso anno solare abbiano maturato crediti per entrambe le tipologie, possano avere a disposizione, sempre nello stesso anno solare, due diversi plafond, il primo relativo al credito annuale Iva maturato nellanno precedente, il secondo relativo alla somma dei crediti trimestrali dellanno in corso.
Per questultima tipologia di crediti, il limite dei 10.000,00 euro deve essere considerato sommando gli importi maturati nei tre trimestri.
E utile sottolineare che, avendo la norma stabilito che le nuove regole si applicano ai crediti emergenti dalle dichiarazioni presentate nel corso dellanno 2010, i crediti interessati saranno esclusivamente quelli maturati nel 2009, che verranno riportati nella dichiarazione Iva presentata nel 2010 e i crediti trimestrali del 2010.
La compensazione di queste tipologie di crediti sarà controllata dallAgenzia fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al 2010, cioè del modello Iva 2011, dopodiché eventuali deleghe di pagamento contenenti compensazioni di credito annuale 2009 o trimestrale 2010, verranno automaticamente scartate dal sistema.
Quanto detto finora, porta conseguentemente ad escludere dallapplicazione della nuova disciplina, i crediti Iva annuali relativi al 2008 e gli infrannuali del 2009.
Il provvedimento direttoriale n. 185430 del 21/12/2009 ha stabilito che, ai fini del raggiungimento della soglia dei 10.000,00 euro (e dei 15.000,00 euro) non si tiene conto delle compensazioni utilizzate per versamenti Iva periodici, in acconto, a saldo (cc.dd. interne o verticali), in quanto, come precisato dalla circolare n. 1 del 2010, lesposizione su F24 di questo tipo di compensazioni rappresenta, di fatto, un diverso modo di esercitare la detrazione delleccedenza dellIva a credito ammessa dallart. 30 del DPR 300/72.
Lesposizione sarà comunque utile per verificare il corretto utilizzo dei crediti disponibili emergenti dalla dichiarazione annuale o dallistanza trimestrale.
Lo stesso provvedimento ha inoltre stabilito che la trasmissione telematica di compensazioni superiori ai 10.000,00 euro, non possa essere effettuata prima di 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dellistanza, indipendentemente dalla data di addebito indicata, che non potrà essere inferiore al 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione.